21.9.18

Glossario dei termini in uso nel Catasto Onciario di Seminara o dei riferimenti in esso contenuti.

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Glossario
dei termini in uso nel Catasto Onciario di Seminara o dei riferimenti in esso contenuti.

Una spiegazione, breve e succinta, di termini  presenti nel Catasto è attinta da repertori vari e non sempre verrà indicata la fonte, o non verrà indicata se trattasi di termini oggi desueti ma allora di uso comune e frequente. La ricerca è in genere effettuata in rete. Avverto che non prevedevo di rendere pubblici i miei "Materiali” di lavoro. Gli appunti spesso sono presi da repertori disparati di cui non ho sempre segnato la fonte. Pertanto avverto che possono esservi interi brani presi di peso da qualche pubblicazione specialistica. Le voci che qui appaiono sono in parte selezionati ed estratti da altri Dizionari specialistici del Materiali, che verranno poi pubblicati a parte nella forma originiaria, salvo essere subito superato dalla riprese delle ricerche. La selezione qui fatta ha lo scopo di aiutare l'intelligenza del Catasto e degli Istituti in esso menzionati.


A.


Apprezzi: nel catasto onciario è la stima dei beni dichiarati dai censiti (cosiddetta “rivele”, ossia dichiarazione) fatta da esperti appositamente nominati.
Attrasso: erano detti in attrasso i censi (v.) di cui non solo non era più possibile l’esazione per un determinato anno contabile, ma che risultavano ormai non più pagati da parecchio tempo: in genere si trattava di decenni, e magari di parecchi decenni. Per quanto riguardava poi la giustificazione dell’attrasso, e comunque della inesigibilità e illiquidità dei canoni, poteva trattarsi molto spesso di «partite litigiose», per vari motivi controverse e per le quali pendeva il giudizio nei fori competenti; altre volte si trattava di partite decotte, cioè congelate definitivamente, per conclamata miserabilità dei debitori, attestata di solito con «fede di povertà» rilasciata dal parroco.

B.


Barone: «Non è dubbio, che un Signor d’un castello si chiami Barone, & che Baronia si dica il castello, ò più castella da quel Signor possedute; pur che insieme vadan congiunte, percioche altrimenti più Baronie sarebbono. È ancor Barone voce generica, che sotto il nome de Baroni, & i Conti, & i Marchesi, & i Duchi, & i Principi, & in somma qualunque altro Signor di feudo s’intende, pur che ad un supremo Principe sien sudditi. Onde si dice la prima, & la seconda guerra de Baroni, quando una gran parte de i già detti Signori al Re Ferrante si ribellarono. Ma i Signori assoluti d’Italia, o d’altre provincie diconsi propriamente Principi, & non Baroni. Come questa voce significa dominio & dignità, così volgarmente è quasi per tutta Italia presa molte volte in cattiva parte; onde baroni di Campo di fiore si chiamano in Roma una certa sorte di mascalzoni, i quali non havendo arte alcuna, ò se pur n’hanno, quella non volendo esercitare, ne à servigi altrui impiegandosi, vivono di rubberie, & di tristizie», così Scipione Ammirato, Delle famiglie nobili napoletane, Firenze, 1580, p. 27, che prosegue l’illustrazione del titolo, piuttosto generico, fino alla pagina successiva.
Bracciale: nella stratificazione sociale del villaggio meridionale in età moderna lo strato più numeroso era costituito dai “bracciali”. Talora erano anche possessori di piccole quantità di terra, i cui redditi venivano integrati col salario ottenuto lavorando nelle fattorie. I “foresi” erano bracciali che vivevano permanentemente in campagna. La figura del bracciale è però difficile da definire: «poteva essere, a seconda del luogo e dell’epoca storica trattata», un povero lavoratore salariato, un piccolo proprietario o enfiteuta, ma anche un contadino benestante. Non può essere semplicemente equiparato al moderno bracciante agricolo. Da Orlandi, che cita varie fonti.


C.


Camera della Sommaria: il supremo organo finanziario creato da Alfonso I.
Canonicato: Il canonicato era una «dignità» che veniva conferita o dalla S. Sede o dal vescovo con o senza riconferma pontificia a sacerdoti della diocesi, raramente di altra diocesi, e in caso incardinati nella stessa diocesi. I canonici avevano l’obbligo della residenza o, comunque, di assistere agli offici che si celebravano in cattedrale e di intervenire alle assemblee capitolari. Godevano senza dubbio – a prescindere dai diritti che loro derivassero dalla nascita – della nobiltà di privilegio secondo quanto ribadito dal Dispaccio sulla nobiltà del 1756. Va detto che siffatte “dignità” e “prebende”, se furono attribuite a sacerdoti appartenenti a famiglie note e nobili, scelti «e primariis familiis», non mancarono a chi proveniva da civili e perfino da umili natali. È indiscusso tuttavia che l’influenza e il prestigio delle maggiori si manifestavano anche attraverso il conseguimento di dignità canonicali. Queste presupponevano una gerarchia, una gradualità, per cui ci è dato osservare, come alcune bolle precisano, a fianco del titolo concesso, «seconda dignità», «quinta», «settima dignità». Venivano spesso investiti di specifiche responsabilità i sacerdoti laureati, i quali, evidentemente, per grado di preparazione meglio potevano ad esse corrispondere, fino ad assolvere alla funzione di vicario generale o di «luogotenente» del vescovo; ma non era la regola.
Bibliografia.Bollari dei vescovi di Gerace, a cura di Franz von Lobstein con una saggio introduttivo di Giuseppe Sorge, Chiaravalle Centrale, edizioni effeemme, 1977, pp. 47-49.
Cappuccini (Ordine dei PP): Nei primi decenni del secolo XVI, tre Francescani Osservanti italiani – Matteo da Bascio e i fratelli Ludovico e Raffaele Tenaglia da Fossombrone – si trovarono uniti da un medesimo desiderio: vivere la loro vocazione dando maggiore importanza alla contemplazione e all’osservanza pura e fedele della Regola di San Francesco. L’intenzione iniziale non era tanto quella di fondare un nuovo Ordine religioso, quanto di imitare San Francesco e i suoi primi compagni, presi a modelli di vita.
Nel 1528, con l’aiuto della nipote di Papa Clemente VII, la duchessa di Camerino Caterina Cybo - che li aveva ammirati per la carità con cui avevano servito i malati durante la peste del 1525 - essi ricevettero l’autorizzazione pontificia per vivere secondo quanto desideravano. Tra le altre cose Papa Clemente VII aveva dato loro facoltà di vestire l’abito francescano con un cappuccio a punta e di portare la barba – simboli questi di povertà, semplicità e austerità. L’Ordine dei Cappuccini - che all’inizio furono chiamati "Frati minori della vita eremitica" - deve il suo nome al cappuccio a punta dell’abito. Ancora oggi essi si distinguono dagli altri Frati Minori per il lungo cappuccio a punta e per la barba che molti di loro portano.
Matteo da Bascio, Ludovico e Raffaele Tenaglia non furono i soli Francescani del tempo ad avvertire la necessità di una riforma dell’Ordine. Poco dopo aver ricevuto la bolla papale Religionis zelus (3 Luglio 1528), molti altri francescani dell’Osservanza iniziarono ad unirsi ai riformati, tra i quali i nomi insigni di Giovanni da Fano, Bernardino d’Asti e Bernardino Ochino, i quali sarebbero stati le colonne della nuova famiglia francescana. L’ingresso di questi frati nell’Ordine comportò anche lo sviluppo nel ministero. Infatti, mentre i primi Cappuccini erano impegnati soprattutto nel lavoro manuale, questi ultimi arrivati diedero grande importanza alla predicazione e agli studi, senza tuttavia indebolire lo spirito di preghiera e l’austerità. Le due forme di lavoro – manuale e apostolico – coesistono ancora oggi nell’Ordine.
La Riforma Cappuccina ebbe un rapido sviluppo numerico: cinquant’anni dopo l’Ordine contava più di 3500 frati. Il 1600 e 1700 sono "i secoli d’oro" della loro espansione. Intorno al 1761 il numero dei Cappuccini raggiunse la vetta di 34.000 unità, sparsi in tutta Europa, nelle Americhe, India e Africa del Nord.
All’inizio del 1999 la statistica riporta quasi 11.000 Frati Cappuccini presenti in 92 paesi del mondo: è il quarto Ordine maschile più numeroso.
In tutta la sua storia, l’Ordine Cappuccino ha avuto molti frati la cui santità è stata riconosciuta anche dalla Chiesa, da San Felice da Cantalice (1517-1587), canonizzato nel 1712, fino a padre Pio da Pietrelcina (1887-1968), recentemente beatificato, e cinque frati tra i 108 martiri di Auschwitz, beatificati da Papa Giovanni Paolo II il 13 Giugno 1999. In tutto, essi vantano 10 Santi e 25 beati, mentre anche altre Cause di Canonizzazione sono in corso.
I ministeri e servizi dei Frati Cappuccini sono vari e numerosi secondo le situazioni in cui essi stessi si vengono a trovare. Ci sono professori e sarti, consiglieri spirituali e cuochi, predicatori, cappellani, parroci e medici…ma più importante di quello che fanno è la maniera in cui lo fanno. Come indica la locuzione "Frati minori", l’intento dei Cappuccini è quello di essere fratelli ai piedi di tutti coloro che essi stessi servono.
L’affabilità e la disponibilità ad andare là dove sono più richiesti e il loro modo di lavorare e di vivere ha meritato loro l’appellativo di "Frati del popolo".
Per saperne di più sull’Ordine Cappuccino visitate i siti elencati sulla nostra pagina Links. (Dal sito ufficiale dei PP. Cappuccini).
Casa palaziata: «La casa palaziata si sviluppava in genere su due o più piani: il proprietario collocava la sua residenza al primo piano. Al piano superiore risiedevano gli altri membri del fuoco, quali sorelle e fratelli non sposati. Alcuni locali del piano terra erano riservati dal proprietario per uso proprio come magazzini di deposito e cantine per conservare il vino. In alcuni casi i benestanti preferivano locare i loro immobili ed abitare in case fittate più ampie, pagando anche cospicui canoni.» (fonte) || Casa palazziata: vi abitava il magnifico (v.). Il tipo più diffuso di “casa palazziata”, detta anche “soprana”, cioè fornita di stanze poste al piano superiore, si differenziava dalla semplice “casa” per la ricerca dell’isolamento e per le dimensioni dei locali, ma soprattutto per l’adozione di elementi architettonici specifici (come il portale d’ingresso sulla pubblica via, o come il cortile, presente nelle case palazziate più grandi). Della casa palazziata esisteva tuttavia un versione ridotta, la “casetta palazziata”. Come pure, in alcuni luoghi, per esempio ad Acquaviva delle Fonti nel 1653, erano segnalate «case palazziate con cortili grandi, coverti e scoverti, gradiate, loggette, et altre commodità ad uso della città di Napoli». Da G. Orlandi.
Catasto onciario: Nella prima metà del Settecento, in molti stati italiani si volle realizzare un vero e proprio censimento delle persone e della ricchezza, con lo scopo di poter distribuire il carico fiscale in maniera più equa ed uniforme. Nel regno di Napoli, il complesso di questa rilevazione, voluta da Carlo di Borbone, prese il nome di catasto onciario, – detto così dalla moneta di conto che fu presa a base della valutazione, l’oncia. L’operazione, pure attraverso numerose difficoltà, tra cui, maggiore, l’opposizione della nobiltà e del clero, ebbe un notevole successo, testimoniato da ben novemila volumi che sono custoditi nell’Archivio di Stato di Napoli, e che riportano una quantità di dati preziosi da permettere una ricostruzione, comune per comune, delle condizioni di vita, della consistenza della proprietà privata, demaniale, feudale, e della ricchezza immobiliare e mobiliare delle popolazioni. Fasi preliminari del documento finale che va sotto il nome di catasto onciario sono le rivele e gli apprezzi. Le prime sono le dichiarazioni giurate dei censiti; i secondi sono la valutazione dei beni dichiarati fatta da periti appositamente nominati. || Riporto l’informazione che segue, avendola ripresa dalla Rete in un sito dedicato alla storia del Comune di Rogiano, in provincia di Cosenza, ed adattandola opportunamente alle esigenze di questi “Materiali”. Manca purtroppo (o non riesco io a trovare) il nome dell’Autore della nota. Trattandosi di informazione generale sulla struttura e la storia del catasto onciario i dati che seguono valgono anche per il catasto onciario di Seminara, che reca la data del 1746. Quindi per la redazione del catasto seminarese non dovettero esservi quelle difficoltà che altrove ne ritardarono la compilazione. Si apprende dalla nota seguente che il “catasto onciario”, ovvero il documento finale che seguiva ad una serie di atti preparatori, veniva prodotto in duplice copia, della quale una restava all’università. || a) Catasto Onciario: Struttura. – Carlo III di Borbone, appena cinque anni dopo la sua incoronazione a re di Napoli e di Sicilia, per porre fine ai disordini provocati dal rapace governo spagnolo e per assicurare una più equa ripartizione del carico fiscale tra i cittadini del regno, ordinò con dispaccio del 4 ottobre del 1740 la compilazione dei Catasti in tutte le città del Regno. A quel dispaccio seguirono le “istruzioni” emanate dalla Regia Camera della Sommaria tra il 1741 e il 1742, integrate e modificate con successive istruzioni, avvenute in conseguenza del concordato concluso tra la Santa Sede e Carlo III nel 1741, riguardanti il trattamento da usarsi nei confronti degli enti ecclesiastici. Delle “istruzioni” contenenti le norme per la compilazione del catasto, detto onciario , e la liquidazione della tassa furono rese esecutive il 28 settembre 1742. Il catasto venne redatto in doppio esemplare, uno destinato all'università stessa, l’altro con tutti gli annessi (preliminari, apprezzi, rivele) al grande Archivio della Camera della Sommaria di Napoli. Con queste ultime istruzioni si concludeva il complesso normativo per la formazione del Catasto Generale. In esso era fissato anche il termine di quattro mesi per il completamento del detto catasto, rispettato in pratica solo da poche università. Ad una sollecita esecuzione si opponevano, oltre che la volontà dei contribuenti a denunziare i loro beni, la imperizia degli amministratori, la debolezza e la scarsa efficienza del governo centrale. L’opposizione maggiore veniva, però, da quei comuni che vivevano a gabella, facevano cioè, fronte ai tributi e alle spese comunali con il ricavato dei dazi sui consumi e con altre entrate indirette. Infatti si rese necessario nel 1753, a più di dieci anni dall’ordinanza l’invio di commissari per completare o realizzare i catasti di quelle città che non avevano adempiuto alle istruzioni governative; Roggiano era tra le città inadempienti. A quell'epoca risale la compilazione del Catasto Onciario di Roggiano Gravina. La complessa struttura del catasto onciario è articolata in quattro parti: atti preliminari, apprezzo, rivele, onciario. La formazione del catasto, come si legge nelle prime istruzioni, è demandata agli amministratori, sindaci ed eletti che compongono il corpo della università. Agli stessi competono gli atti preliminari; si tratta di bandi, ordini, inviti, processi verbali, attestazioni varie che si susseguono secondo le formule delle “istruzioni”, in modo da formare un processo degli atti. Il primo riguarda la formazione e l’esibizione delle rivele, di cui diremo in seguito. Il secondo riguarda la convocazione del pubblico parlamento per la elezione di sei deputati: due del primo ceto, due del mediocre e i restanti due del dell’inferiore e di quattro estimatori: due cittadini e due forestieri. Altri atti che gli amministratori dovevano produrre, erano l’attestazione del “patrimonio sacro” dei sacerdoti, la designazione di due deputati ecclesiastici da affiancare a quelli laici e gli “stati d’Anime”, essenziali ai fini del completo rilevamento catastale e al controllo delle rivele. Ancora da allegare sono gli “stati discussi”, e una fede giurata degli amministratori riguardo i beni, sia feudali che burgensatici, del feudatario. Infine altri atti riguardano eventuali reclami, l’Apprezzo dei beni e la discussione delle rivele dei deputati e degli estimatori (a cura di altri deputati ed estimatori a loro volta eletti dal popolo). L’apprezzo del catasto riguarda solo gli appezzamenti agricolo-forestali compresi nel territorio dell’università; non è contemplato l’apprezzo dei fabbricati, come risulta dalla apposita norma delle istruzioni. Gli Estimatori sono i principali artefici di questa parte del catasto. Questi devono essere “agrimensori, apprezzatori, ben esperti ed intesi della Terra dove si forma il Catasto” . Secondo la norma l’apprezzo deve essere generale e andava fatto sia per i beni ecclesiastici che quelli feudali, anzi andavano apprezzati anche quelli esenti, in modo da evitare “ogni via di frodo e occultazione”. L’apprezzo era meramente descrittivo: non era richiesta, infatti, alcuna rappresentazione geometrica degli appezzamenti e tanto meno una mappa generale del territorio. Il libro dell’apprezzo raccoglieva le partite descritte dalle note giornaliere degli apprezzatori, dette “squarciafogli”, nonchè i tipi di coltura, i fabbricati rurali esistenti ed i toponimi della contrada, dove quei terreni erano ubicati. Dunque esso conteneva gli enunciati più importanti per identificare il paesaggio agrario sottoposto all’esame degli apprezzatori. Le Rivele, regolate dall’apposito bando erano abbastanza simili al nostro modello 740, e andavano redatte secondo un modulo dettato nelle Istruzioni. Ogni rivela è espressa in prima persona da ogni cittadino, anche se non possessore di beni. Si apre con lo stato di famiglia: nome, cognome, relazione di parentela, patria, arte o condizione, età. Inoltre andavano indicate le figlie sposate, anche se non conviventi, ed eventuali servi o garzoni. Esse contenevano anche altre indicazioni: i beni mobili ed immobili, i pesi cioè le passività in genere ed infine se la casa di abitazione era di proprietà o se era presa in fitto. Alle rivele raggruppate alfabeticamente secondo le categorie stabilite (cittadini e forestieri, laici ed ecclesiastici, abitanti e non abitanti), veniva allegato il cosidetto “spoglio”, ovvero la trascrizione della Rivela espressa in terza persona. Esso è il documento base per la discussione della rivela, in cui erano segnate le annotazioni riferite dall’apprezzo, le correzioni, le eventuali aggiunte. Lo svolgimento della discussione era contemplato precisamente dalle istruzioni. Particolare attenzione è raccomandata per la rivela del barone, sia per riguardo alla sua persona sia per riguardo ai suoi beni. In base agli spogli discussi si formeranno le partite da inserire nell’onciario. Dalle istruzioni non erano richiesti esplicitamente la firma o il segno di croce: solo i deputati e gli estimatori avevano l’obbligo di firmare e datare la discussione di ogni rivela. Sia nelle rivele che negli spogli i valori dei proventi dei beni rappresentavano la “rendita” ed erano espressi in ducati e frazione di essi. Secondo alcuni storici la maggiore novità del Catasto Carolino consisteva non tanto sulla proprietà, ma sulla rendita. L’Onciario è il documento conclusivo del Catasto. In esso si susseguivano in ordine alfabetico onomastico le partite catastali. Queste, riproducendo, sostanzialmente gli spogli delle rivele, contengono in linea di massima le seguenti indicazioni: Stato di famiglia, il testatico, la tassa sui mestieri (once d'industria), la casa di abitazione, le case date in fitto, i terreni, il denaro impiegato in negozio o mercanzia, i capitali e censi enfiteutici , gli animali, i pesi (debiti, censi, ed altre passività). I tributi riguardavano, con le dovute distinzioni, la maggioranza dei contribuenti cittadini, tranne le donne immuni da tributi personali. La prima distinzione veniva fatta tra cittadini e forestieri, i primi costituivano “fuochi”, i secondi venivano inseriti nel catasto o perchè risiedevano nel comune o perchè vi possedevano dei beni. Una seconda distinzione veniva fatta tra laici ed ecclesiastici (sia che si trattasse di persone fisiche che di istituzioni religiose). In base a queste due fondamentali distinzioni si avevano le seguenti categorie di persone da accatastare: a) Cittadini abitanti e non abitanti: erano tenuti al pagamento del testatico i soli capofamiglia e della tassa sui beni i soli maschi da 14 anni in poi (i sessagenari erano esenti).
Erano altresì esenti da testatico e dalla tassa sul lavoro coloro che vivevano di rendita o di proprietà; i nobili. b) Anche le vedove e le vergini erano esenti dal testatico e dall'imposta sul lavoro e pagavano per i beni solo se la rendita superasse i sei ducati. c) Gli ecclesiastici secolari pagavano solo per quella parte di rendita che superasse i limiti entro cui era fissato nella diocesi il patrimonio sacro, che doveva restare esente. d) I forestieri: essi pagavano la tassa sui beni detta bonotenenza e uno ius abitationis di 15 carlini. e) Gli ecclesiastici secolari comparivano nel catasto solo per quella parte di rendita che superasse il massimo consentito come patrimonio sacro. f) Le chiese, i monasteri e i luoghi pii erano tenuti al pagamento della tassa per metà. g) I forestieri non abitanti laici: anche se non abitanti, ma proprietari di beni nel comune, dovevano pagare la “bonotenenza”. h) I forestieri non abitanti ecclesiastici: dovevano pagare la tassa sui beni, sempre che gli stessi superassero la rendita immune come patrimonio sacro. – Il feudatario veniva tassato solo per i beni burgensatici e poteva rientrare in tre diverse categorie: nella prima se costituiva “fuoco” dell’università; nella seconda se abitava nell’università; nella terza se non costituiva fuoco e non abitava nell’università. Secondo il legislatore del tempo sotto la generica denominazione di “beni”, andavano considerati innanzitutto gli immobili: i terreni, le case, i molini, i trappeti e via dicendo, con l’avvertenza che le case di proprietà erano esenti da tasse. Il legislatore avvertiva che doveva essere annotato anche l’interesse di denaro dato a prestito, o investito in altre attività. Inoltre si avvertiva che l’imprenditore, se forestiero, doveva pagare la tassa nell’università di cui era cittadino e non in quella in cui investiva il proprio denaro. Non era trascurato neppure il possesso di animali la cui rendita veniva tassata al 10%. Anche per essi il proprietario era tenuto a pagare nel Comune in cui era cittadino e non in quella dove praticava la sua attività armentizia. Questo facilitava le frodi, in quanto gli apprezzatori, non erano gli stessi da comune a comune. Questi sono i beni descritti nell’Onciario, la cui rendita, espressa in ducati e frazioni di ducati, veniva poi tradotta in once nella “collettiva generale delle once”. – Letteratura: CENTRO STUDI A. GENOVESI, Il mezzogiorno Settecentesco attraverso i Catasti Onciari, Napoli 1986; A.PERELLA, L’eversione della feudalità nel napoletano, Campobasso 1909; D. CIARALDI, Sopra i difetti del catasto del Regno di Napoli. Napoli, Orsino 1795. B) Catasto onciario: ricostruzione del centro storico del comune di Rogiano sulla base dei dati ricavabili dal suo catasto onciario. Si riportato qui di seguito, traendoli dalla stessa fonte indicata in a, dati relativi per il comune di Rogiano, nella speranza che essi possano risultare utili per una analoga ricostruzione del centro storico dell’antica Seminara totalmente distrutta dal terremoto del 1783. || b) La serie completa dell'onciario si trova presso l'Archivio di Stato di Napoli, nel fondo della Regia Camera della Sommaria, che era la magistratura centrale del regno preposta ai lavori per la formazione del catasto. Ciascun catasto consta di uno o più volumi a seconda della grandezza del comune: per le università più piccole le rivele, gli apprezzi ed il catasto formano un unico volume; per le più grandi costituiscono volumi distinti. La denominazione di questo catasto deriva da oncia, che era una moneta di conto, non reale, in base alla quale si calcolavano i redditi e le relative imposte. Nel 1749 Carlo III fece coniare una nuova moneta denominata oncia napoletana, del valore di sei ducati, che, tuttavia, ebbe scarsa diffusione, in quanto si continuarono ad usare il ducato ed i suoi sottomultipli: il carlino, che era la decima parte di un ducato, la grana, che era la centesima parte, ed il cavallo, che era la millesima parte. L'oncia, usata per il calcolo del reddito imponibile, equivale a tre carlini; quando si riferisce, invece, a reddito proveniente da animali, equivale a sei carlini. Passiamo ora ad esaminare come è organizzato il catasto onciario. I proprietari sono divisi per categorie: i cittadini, le vedove e le vergini in capillis (vale a dire le nubili che non avevano preso i voti religiosi), i forastieri abitanti, i forastieri non abitanti bonatenenti (coloro che possedevano beni nel comune senza risiedervi), gli ecclesiastici secolari tanto cittadini che forestieri, le chiese e i luoghi pii, sia locali che forestieri. Nell'ambito di ogni categoria i contribuenti sono elencati in ordine alfabetico per nome e non per cognome. Le imposte previste dall'onciario erano di tre tipi: il testatico, che gravava sui capifamiglia, ad eccezione di coloro che avevano compiuto i sessant'anni, ed era uguale per tutti (in genere ammontava ad un ducato per fuoco); l'imposta sui redditi da lavoro - sull'industria - che gravava sui soli maschi a partire dall'età di quattordici anni (dai quattordici ai diciott'anni si pagava la metà), che era calcolata in base al reddito presuntivo previsto per i vari mestieri e non in base al reddito reale; l'imposta sui beni, che gravava sugli immobili (case, terreni, mulini, frantoi, ecc.) sul bestiame e sui capitali dati in prestito ad interesse. Dal testatico e dall'imposta sul lavoro erano, esonerati coloro che vivevano more nobilium, cioè di rendita, o che esercitavano professioni liberali. Paradossalmente, il bracciale veniva tassato per la sua industria ed il notaio no. Il catasto fornisce dettagliate informazioni sui beni dei contribuenti: delle abitazioni è descritta la tipologia, l'ubicazione, spesso anche la grandezza ("casa palaziata", "comprensorio di case di vani ... soprani e sottani"); dei terreni sono indicati i confini, l'estensione e la natura delle colture; vi è quindi la descrizione degli eventuali capi di bestiame. All'elenco dei beni segue quello dei pesi, costituiti, in genere, dal pagamento di censi e canoni agli enti ecclesiastici e al feudatario e da interessi su capitali presi in prestito. Il catasto fornisce altresì dettagliate informazioni sui nuclei familiari, indicando, per ciascuno di essi, il numero dei componenti, la loro età, l'attività svolta ed il rapporto di parentela con il capofamiglia. Il catasto si conclude con la collettiva delle once, vale a dire con l'elenco dei contribuenti, divisi per categoria, e delle rispettive rendite. Una fonte così ricca di informazioni si presta ad una molteplicità di usi: l'onciario è stato studiato per ricerche demografiche, sulla famiglia, sulle professioni, sulle abitazioni, per ricerche di toponomastica, sul tessuto urbano, sul paesaggio agrario e sull'assetto del territorio o per studi di natura più prettamente economica, quali la composizione e la distribuzione del reddito, le attività produttive e la relativa stratificazione sociale. (Scheda riassunta da sito ASSA)
Un’analisi dettagliata e precisa del nuovo sistema impositivo che rappresentò un qualcosa di rivoluzionario per le popolazioni e le municipalità del meridione, è fornita da Domenico Cedrone, nella sua opera sul catasto di Gallinaro. " Erano soggetti alla tassa tutti i terreni del Regno nella misura del cinque per cento sul reddito annuo, ovvero tre carlini ad oncia, dedottene le spese di coltivazione. Erano esenti i beni feudali e i terreni appartenenti al patrimonio sacro, secondo il concordato, purché questi ultimi non avessero una rendita inferiore a ducati 24 e non superassero la rendita di ducati 40, dei quali però si doveva fare la rivela. La casa adibita a propria abitazione era immune da tassa, delle altre si tassava il reddito del fitto, detratte le spese di manutenzione. Gli animali che formavano l’oncia d’industria erano tassati al 10 per cento, fatta eccezione degli animali ‘ad instructionem feudi’ perché facevano parte dei beni feudali ed erano esenti. Erano tassati il denaro che si aveva in commercio e i censi attivi. Per quanto riguarda i cittadini, oltre a pagare per i beni posseduti, erano tassati anche per la testa nella misura di un ducato (questa tassa era dovuta dal solo capofamiglia) ed in più erano tassati per l’industria o arte che esercitavano. Erano esenti per il ‘testatico’ tutte le persone che vivevano nobilmente o con la rendita dei propri averi e tutti coloro che esercitavano una professione nobile, ovvero medici, dottori di legg e, giudici e notai. Non pagavano i 10 carlini i sessagenari e i minori di 18 anni. L’esenzione però era limitata ai dieci carlini e, nel caso l’università non riusciva a fare il ‘pieno’, dovendosi aumentare la tassa della testa, gli esenti, eccetto i minori di diciotto anni che ‘de jure non sono sottoposti al pagamento di testa in qualsivoglia somma venga la medesima tassata’, dovevano contribuire pagando la quota eccedente i dieci carlini. Per quanto riguarda la tassa dell’industria o dell’arte, essa non era uguale per tutti ma differente per categoria: gli speziali ed i procuratori erano tassati per once 16; i suonatori, massari, cucitori, calzolai, barbieri e bottegai per once 14; infine i vatecali, potatori, ortolani e bracciali per once 12. Le once d’industria dovevano essere pagate anche dai lavoratori compresi nella fascia di età tra i 14 ed i 18 anni in ragione della metà. Non erano tenute a pagare il testatico e la tassa del mestiere le donne e le persone che vivevano nobilmente. Le persone che pagavano le tasse erano suddivise in: forestieri bonatenenti che contribuivano alla tassa dei carlini 42 per fuoco per quanti erano i fuochi fiscali dell’università; forestieri abitanti che, oltre a contribuire alla tassa per i fuochi, pagavano anche lo ‘jus habitationis’ nella misura di 15 carlini ed in più contribuivano a pagare alcune spese ‘comunitative’; cittadini dell’università i quali dovevano contribuire a coprire tutti i pesi che essa sopportava. Per quanto riguarda il clero, si hanno due categorie: gli ecclesiastici ‘in minoribus’ e gli ecclesiastici ascesi agli ordini sacri: i primi dovevano pagare per i beni posseduti a seconda della categoria di appartenenza (forestieri bonatenenti, forestieri abitanti o cittadini), ma non pagavano il testatico e la tassa delle once d’industria. Gli ecclesiastici ascesi agli ordini sacri erano tassati solamente per l’eccedenza del patrimonio sacro. I beni appartenenti ai luoghi pii, secondo il concordato, erano tassati per la metà se i beni erano stati acquistati prima del concordato e per intero se erano stati acquistati dopo. Non erano soggetti a tassa i beni di seminari, parrocchie e ospedali. Vi erano poi delle persone che godevano di alcuni privilegi che davano diritto ad una esenzione totale o parziale (cittadini napoletani, padri onusti di dodici figli, gli abitanti di Cave). La formazione del catasto onciario, molto elaborata e complessa, avviene attraverso una sequenza di atti prescritti nelle prammatiche emanate dalla Regia Camera. Le disposizioni emanate con la prammatica I, che poi erano le prime istruzioni, risalgono al 17 marzo del 1741; esse riguardavano gli atti preliminari spettanti alle università ed erano: atti, apprezzi e rivele che una volta portati a termine, dovevano essere inviati all’autorità centrale a cui spettava la formazione dell’onciario, cioè la determinazione del censo da pagare. Ma, a poca distanza di tempo, nel mese di giugno dello stesso anno, Carlo III, nella sua lotta contro il potere ecclesiastico, giungeva ad un concordato con la S. Sede, il che comportò una serie di integrazioni e modifiche delle prime istruzioni. La Regia Camera integrò le prime istruzioni con disposizioni che vanno sotto il nome di ‘Avvertimenti’ e il 23 di agosto stabilì di inviarle a tutte le università del Regno con l’ordine di immediata esecuzione delle stesse ed in più decretò di affidare il compito alle stesse università per la formazione dell’onciario. Questa decisione sarà molto criticata da giuristi ed economisti in quanto, rimettendo il tutto ad una commissione eletta dal parlamento cittadino, veniva a mancare l’obiettività reale dell’operazione. Queste seconde istruzioni furono inviate alle università il 28 settembre del 1742, concedendo quattro mesi di tempo per il completamento delle operazioni. Il ‘librone dell’onciario’ doveva essere redatto in doppio esemplare, uno destinato alla stessa università, l’altro, corredato da tutti gli annessi (preliminari, apprezzo, rivele, atti), doveva essere inviato al grande Archivio della Camera della Sommaria di Napoli.
Censo bollare: era anch’esso perpetuo (v. infra, voce ad hoc) per quel che riguardava la durata (ma era anch’esso redimibile) e, come il perpetuo, gravava, almeno in linea di principio, su un immobile. Ma ben diversa ne era l’origine, benché, a conti fatti, le conseguenze dei due tipi di censo fossero simili. Per contratto bollare (dalla bolla di Nicolò V del 1452 che consentì certi tipi di prestito) si intendeva quel contratto per cui taluno concedeva a un altro una somma di denaro capitale, obbligandosi a non richiederla in restituzione, acquisendo però il diritto (perpetuo se il censo non veniva redento) a un’annua prestazione su un bene immobile del debitore; non si trattava, come potrebbe sembrare, di una specie di garanzia ipotecaria, giacché protagonista del rapporto economico-giuridico non era l’immobile del debitore, ma il capitale anticipato, di cui l’operazione di censo bollare rappresentava una destinazione a fini di investimento produttivo. A un contratto del genere, che noi non possiamo non ritenere palesemente feneratizio, solo la clausola dell’irrepetibilità del capitale poteva togliere l’odore di usura simulata, anche se si comprende il bisogno di cautelarsi nel concedente. La facoltà di redenzione del censo da parte del debitore veniva sempre ribadita (ad esempio, per il regno meridionale, nel 1574 da Gregorio XIII). Che in censo bollare fosse ritenuto una tranquilla forma di investimento si evince dal fatto che chi concedeva il capitale era considerato l’acquirente: cioè, invece di acquistare fondi o immobili, acquistava “annue entrate”; venditore era invece chi aveva bisogno del prestito. In un periodo e in un contesto economico-sociale, nel quale ogni fonte di reddito era vista legata alla terra e nel quale più evidente era la necessità del prestito (per la scarsezza di numerario, per l’ascesa dei prezzi, per l’assenza di istituzioni creditizie, per la miseria delle classi più umili o per le necessità delle classi superiori, o indebitate o intente a grandi investimenti terrieri), il contratto bollare ebbe grande diffusione, e con vari nomi: compra di annue entrate, censo bullale, quandocumque, soggiogazione, ecc.
Censo perpetuo: era un corrispettivo annuo dovuto agli enti ecclesiastici per beni immobili un tempo di loro pertinenza, ma poi trasferiti in proprietà ad altri. Si distingue nettamente da altre forme di rendita, quali gli affitti, che erano corrispettive a immobili ancora di piena proprietà degli enti. Il censo perpetuo era detto anche reservativo intendendo con questa dizione un contratto per cui qualcuno, nel cedere ad altri la proprietà di un immobile, si riserva una pensione annua. Insomma, rispetto ad altre forme somiglianti di contratti, come la colonìa perpetua, l’enfiteusi, il livello, ecc. (v.), il censo perpetuo era, per così dire, il penultimo stadio di un processo che giunge alla proprietà piena e libera quale noi la intendiamo oggi. Nel censo perpetuo si aveva il passaggio della proprietà piena all’acquirente, senza che quest’ultimo fosse tenuto ad altra prestazione e ad altro obbligo che non fosse l’annuo canone; e del resto, essendo l’onere legato alla res e, non alla persona, lo stesso si elideva o scemava se il bene si deprezzava per un qualunque motivo. L’istituto – scarsamente studiato[1] – era già antico al momento dell’istituzione della Cassa Sacra: nelle platee di alcuni enti ecclesiastici del ‘600 e del ‘700 si parla di censi enfiteutici riscossi «ab immemorabili» su terre che le stesse fonti non riescono più in alcun modo ad individuare; circostanza che sarebbe inspiegabile se si trattasse di vera enfiteusi perché sarebbe inspiegabile un proprietario (l’ente ecclesiastico nel nostro caso), che perdesse di vista le sue proprietà date a coltivazione; ma la cosa si spiega benissimo se si pensa che, trasferita ab immemorabili la proprietà ad altri con contratto di censo perpetuo, gli enti si interessavano solo della riscossione del canone censuario loro dovuto, senza preoccuparsi di seguire le sorti del fondo censuato, ormai praticamente alienato. I casi concreti individuabili stanno a dimostrare che il censo perpetuo era il corrispettivo di un’alienazione già avvenuta. || «Il censo perpetuo, detto anche reservativo, è un canone annuo in perpetuum versato da una controparte alla Chiesa, come corrispettivo dell’avvenuta alienazione di un fondo, senza alcun obbligo (in realtà il contratto non è altro che una compravendita) ad eccezione della prestazione annuale, fissa e perpetua, dovuta dall’immobile o da chi lo possiede, ed a qualsiasi titolo. In censo bollare, invece, anch’esso fisso e perpetuo, è il corrispettivo annuale di un capitale concesso al privato e senza obbligo di restituzione da parte della Chiesa, che acquisisce il diritto di un versamento annuale su un bene immobile del debitore. È un diritto che colpisce eredi e successori, ove non si estingua il debito restituendo il capitale».
Chiese: ve n’erano 32 all’epoca del racconto di Tiberio d’Aquino, nel 1785. Vengono elencate: la chiesa di San Leonardo [Libro dei Matrimoni, anno 1657] (1), la chiesa di San Giorgio [√] (2), la chiesa di Santa Maria della Pace (3), la chiesa di Santa Maria della Sanità [L.M. 1759, p. 57a] (4), la chiesa di San Pietro [√] (5), che era giuspatronato fondato da casa d’Aquino, la chiesa di Santa Maria dei poveri [√] (6), la chiesa dei padri domenicani (7), la chiesa di Santa Maria della Scala [√] (8), la chiesa di Santa Maria del Carmine (9), la chiesa di Santa Maria dell’Arco [√] (10), la chiesa di Santa Maria del Soccorso [√] (11), la chiesa di Santa Maria delle Grazie [√] (12), la chiesa dei padri basiliani sotto il titolo di San Filareto fuori le mura (13), la chiesa dei padri cappuccini [√] (14), la chiesa dei padri [minori] osservanti sotto il titolo di Santa Maria degli Angeli [√] (15), la chiesa delle monache sotto il titolo di San Mercurio (16), la chiesa di San Marco Evangelista [√] (17) sede di una confraternita numerosissima, la chiesa dei padri paolini sotto il titolo di San Francesco di Paola [√] (18), la chiesa di San Nicola [√] (19), la chiesa di Santa Barbara [√] (20), la chiesa di San Basilio [√] sotto il titolo delle Anime del Purgatorio (21), la chiesa dello Spirito Santo [√] con il suo Ospedale (22), la chiesa di San Rocco (23) che era attaccata a quella dello Spirito Santo [√] e dove si tenevano i parlamenti della città, la chiesa di San Francesco d’Assisi [√] (24), la chiesa di Santa Maria dei Miracoli [√] nel Borgo (25), la chiesa di Sant’Anna [√] (26), la chiesa di San Michele Arcangelo [√] (27) dove aveva sede un’altra Congregazione, la chiesa delle Monache della Santissima Annunziata (28), la chiesa di Santa Maria della Consolazione (29), la chiesa di Santa Maria della Germania fuori le mura (30), la chiesa di Santa Maria della neve [√] (31), fuori le mura a circa 2 miglia della città di proprietà degli Spinelli, un’altra chiesa (32) che si trovava fuori in campagna. Precede l’elenco di tutte queste chiese la chiesa madre, lunga 285 palme e larga 85. Le chiese risultano 33, se vi si comprende quella elencata per ultimo da Tiberio d’Aquino, senza darne il nome: «un’altra chiesa fuori in campagna».
Collegiate: molte chiese ricettizie (v.) erano sta elevate a collegiate o abusivamente avevano assunto nome e prerogative dei capitoli collegiati, specialmente durante il Decennio. E la cosa non era priva di significato per i riflessi di natura giuridica, perché in tal caso le chiese si liberavano del patronato, ricadevano sotto la diretta dipendenza del vescovo e della S. Sede, e i loro beni si configuravano non di natura laicale ma ecclesiastica. È probabile che alcune chiese ricettizie per sottrarsi alla ingerenza dei rispettivi patroni laici (Comuni e famiglie) avessero richiesta la elevazione a collegiata allo scopo di godere di privilegi e di insegne onorifiche proprie di tali enti (c’erano anche le cosiddette collegiate insigni), nonché per porsi alle dirette dipendenze della S. Sede, cui spettava la collazione dei canonicati vacanti nei primi sei mesi dell’anno, o del vescovo, per i secondi sei mesi. Di tale stato di fatto ci si rese conto quando si trattò di esibire le copie legali di erezione e del regio assenso, requisiti essenziali per il riconoscimento giuridico di una collegiata: molte non possedevano i titoli e non poche furono le disquisizioni polemiche tra i vescovi che ci tenevano a classificarle per collegiate ed il Ministero, che non voleva rinunciare a prove probanti, se non altro per rivendicarne l’origine laicale di ex ricettizie [2]. La questione si protrasse fino alla Convenzione del 1839, con la quale si affrontavano tutti quei problemi che erano stati tralasciati nel Concordato del 1818: dalle immunità ecclesiastiche (i preti condannati per reati comuni per i quali era prevista la dissacrazione) alla riduzione del patrimonio sacro per le ordinazioni (da 80 a 24 ducati per 15 anni), dalla classificazione delle collegiate alla soppressione dei benefici semplici sforniti di atto originario, dai beni e rendite e abbazie concistoriali alle interpretazioni dei decreti 1° dicembre 1833 sulla alienazione dei beni ecclesiastici. Per le collegiate, che poi altro non erano che ricettizie, ci si contentò alla fine di prove suppletorie (art. 2) delle quali almeno una fosse a favore della collegialità[3] .
Bibliografia.La Società religiosa nell’età moderna. Atti del Convegno studi di Storia sociale e religiosa. Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972, Napoli, Guida Editori, 1973. 161-162.
=// Collegiata: Derivato di collegium, "collegio". È la chiesa che ha un capitolo di canonici (collegio), senza essere sede vescovile. || Collegiata di Seminara: fu istituita in Seminara intorno all’anno 1658. In questa scheda provvisoria tento di raccogliere notizie sparse per descrivere questa importante istituzione, forse la più importante in Seminara. Il suo fondatore è Domenico Martello che lasciò nel suo testamento i capitali necessari. L’istituzione in Seminara della Insigne Collegiata avrebbe una sua specificità in quanto sarebbe un riconoscimento della precedente dignità di sede vescovile. Nei Bollari di Mileto, regestati dal Lobstein, troviamo (n. 45) che in data 29 luglio 1669 che la Insigne secolare collegiata era stata istituita nella maggior chiesa dedicata all’Immacolata Concezione. A circa dieci anni dalla fondazione la collegiata consta di una dignità arcidiaconale e sette canonicati. “Il Vescovo erige cinque nuove prebende canoniche, attingendo i redditi dai legati delle furono Diana De Franco e Maria de Fiore in favore del can. Pietro de Fiore nonché dai frutti del giuspatronato di D. Antonio Baldari”. Sono nominati canonici in prima istituzione don Giovan Andrea Rossi, il suddiacono Francesco Teotino, il chierico Antonio Longo, don Tomaso Silipigni e il diacono Domenico Casari.

D.


Duca: titolo nobiliare. Dice Placido Troyli «che da Carlo V in poi si è accresciuto in tal guisa il numero de’ Duchi, che fino a trecentoventi oggidì se ne contano». Citando a sua volta il Ricciardo dà l’elenco dei Duchi del Regno esistenti nell’anno 1732. Per Seminara sono indicati gli Spinelli.
Domenicani (P.P.): convento. Ne riferisce Tiberio d’Aquino nel Manoscritto sul terremoto ed era ancora in attività nel 1783. Pure nome di una delle 32 chiese elencate dallo stesso. || Sotto il titolo di S. Maria del Rosario, il convento dei Domenicani fu fondato, secondo Saverio Gioffrè, nel 1665, ma la chiesa del Rosario esiste in Seminara fin dal 1608 almeno, come risulta dal libro parrocchiale dei matrimoni.
Ducal corte: con questo nome si trovano spesso testi di sentenze, conservate nell’Archivio parrocchiale. Dal codice Marco 24a si apprende anche che nel 1569 era proprietaria di un fondo confinante con un fondo comprato in quell’anno da Giovanni Vincenzo Filippone. | Nel catasto onciario si parla ancora di una Corte Baronale alla quale erano dovuti censi perpetui.


E.


Enfiteusi: « Forma antichissima di contratto, analoga al rapporto feudale di vassallaggio, per cui il dominio diretto, cioè il proprietario esclusivo di un fond lo cedeva ad un prezzo relativamente basso, con l’obbligo,per l’enfiteuta, di corrispondere ogni anno un censo, o canone, detto appunto enfiteutico, talvolta perpetuo,talvolta redimibile, non prima dei trenta anni. Poiché il dominio enfiteutico si poteva trasmettere agli eredi aventi diritto, la concessione enfiteutica portava, quasi sempre, alla polverizzazione della terra, attraverso la suddivisione progressiva delle quote con danno dell’economia agraria in complesso. Si aveva però il vantaggio di un più facile accesso all’acquisto della terra da parte del contadino piccolo risparmiatore; la intensificazione delle colture; la libera iniziativa nella gestione agraria del fondo; l’aumento dell’impiego della mano d’opera; il ripopolamento delle campagne; lo sviluppo demografico etc. Il fondo ritornava però al dominio diretto se l’enfiteuta, per un certo numero di anni, generalmente tre, non assolveva all’impegno di versare il canone dovuto. Restava di piena proprietà dell’enfiteuta se questi, per contratto, aveva la possibilità di riscattare il fondo da ogni censo, versando dopo trenta o altro numer di anni, una certa somma (riluizione) al domino diretto”; cfr. F. L. ODDO, Dizionario di antiche istituzioni siciliane, Flaccovio, Palermo, 1983, p. 70.».

F.


Feudo rustico. Il feudo “rustico” rinvia a una nozione di terra “disabitata” dove non esistono usi civici che spettano ai singoli cittadini. Così si evince dal seguente testo esplicativo: «Feudo rustico – feudo castrense - Gli usi civici spettano ai cittadini uti singuli; l’azione che essi esercitano  iure proprio non è, quindi,  soggetta alle condizioni richieste dalla legge comunale e provinciale per l’azione popolare. Per diritto feudale, gli usi civici si costituivano sulle terre nelle quali la popolazione preesisteva alla infeudazione; invece la popolazione sopraggiunta in epoca posteriore alla investitura feudale di terra disabitata (feudo rustico) non godeva di usi civici se non quando vi era chiamata per effetto della potestas coadiuvandi concessa ai feudatari. La denominazione di castrum o castellum, riferita ad una terra che per altri elementi è da ritenere disabitata, può far presumere che la terra stessa fosse fortificata e difesa da militi al servizio del feudatario e costituisse feudum castrense nel quale, se pure esistevano abitazioni, non potevano  queste confondersi con quelle della popolazione dei feudi abitati o nobili, la quale godeva degli usi civici ut ne fame pereat ne vitam inermen ducat, mentre ai militi stipendiati e vettovagliati dal loro  signore e dimoranti saltuariamente la terra non propria, non competevano tali diritti - Commiss. Usi civici Napoli, 30 gennaio 1928, Lapensa c. Fondo culto, in Rep. Fo. It. , 1928, n. 20-22, e pubbl. in Riv. Demani ecc., 1928, 137». Nel catasto onciario, a 5r, don Antonio d’Alessandro “possiede” nel territorio di Seminara  “feudo rustico” detto do Monturno sei Sidaro che si estende per tomolate 130 circa.
Filareto (S.): monastero basiliano. Ne riferisce Tiberio d’Aquino nel Manoscritto sul terremoto ed era ancora in attività nel 1783. Pure nome di una delle 32 chiese elencate dallo stesso.
Francesco di Assisi (S.): convento nominato nella narrazione di Tiberio d’Aquino. Dei presenti non si salvò nessuno nel terremoto del 1783. Con questo nome è pure indicato un trappeto nei cui pressi vennero edificate baracche di fortuna nei primi giorni dal terremoto. Pure nome di una delle 32 chiese elencate da Tiberio d’Aquino nel suo Manoscritto sul terremoto del 1783. || Il convento di S. Francesco dei Minori conventuali fu il più antico in Seminara, dopo quelli dei Basiliani. Fu fondato nel 1317. Da Saverio Gioffrè. ||
Francesco, san, da Paola: religioso. Nato nel 1416 a Paola, in Calabria, Francesco fu prima minorita, poi fondatore d'un nuovo ramo dello spirito apostolico francescano, che chiamò dei Frati Minimi. Tra il 1453 e il 1464 fonda i due conventi di Corigliano Calabro (CS) e Spezzano(CS). Nel 1464 attraversa lo stretto di Messina sul suo mantello per andare in Sicilia, dove opera altri miracoli; tra i quali la restituzione alla vita di un ragazzo che penzolava da un capestro da tre giorni. Durante il viaggio per la Sicilia fonda un convento a Milazzo (ME) e opera il miracolo della moltiplicazione dei pani. Nel 1470 torna in Calabria, ove riceve un messo del Papa, che conosciuta la sua fama, volle accertarsi dei suoi miracoli, visto il pullulare in quel tempo di imbroglioni. Durante la sua visita il messo papale è testimone del miracolo dei carboni ardenti che il Santo gli porge a mani nude senza scottarsi. Nel 1481 calunniato presso la corte del Re di Napoli, accoglie con bontà i soldati che erano andati ad arrestarlo. Chiamato a giudizio davanti allo stesso Re di Napoli spezza in due una moneta d'oro facendo uscire dalla stesa sangue umano alle parole "Sire questo denaro è pieno di sangue". Luigi XI, re di Francia, gravemente malato di una malattia incurabile, sentito parlare del frate lo volle presso di sé, ma fu necessario un ordine di Papa Sisto IV per indurre il frate a lasciare la sua Calabria. Nel 1482 Francesco giunge in Francia, dove in breve tempo fece diffondere il nuovo Ordine e dove il 2 aprile 1508 morì a Tours. (Da Internet).

G.


Giuspatronati seminaresi: si ha notizia documentaria della costituzione dei seguenti Giuspatronati, o benefici, in Seminara: 1°) A favore della chiesa di S. Pietro, edificata parrebbe da Girolamo Aquino, forse agli inizi del Seicento, fu costituito un beneficio di 15 ducati da Petronilla d’Aquino sui beni di S. Vito, che a lei erano pervenuti in eredità dalle porzioni riunite del fondo costitituito da Girolamo Aquino. Per i dettagli dell’istituto vedi Pietro: chiesa di San –. 2°) Sulla chiesa di S. Antonio esisteva il giuspatronato della famiglia Ruffo di Sinopoli; vedi reg. Mileto. 3°) Sulla Cappella di S. Leonardo dentro la chiesa di S. Leonardo era stato costituito un beneficio a favore dei discendenti di Nunzio Gioffré; vedi Reg. Mileto. 4°) Un beneficio dedicato a S. Giuseppe, eretto ex novo nella chiesa dello Spirito Santo, veniva istituito nel 1684 da Giuseppe Theotino. Vedi Reg. Mileto. In data 24 giugno 1690 il beneficio era riassegnato al chierico Francesco Clemente su presentazione del Mag.co Lupo Teotino. 5°) In data 15 febbraio 1685 esisteva già da tempo un “beneficio semplice di giuspatronato della famiglia Marzano, dedicato alla SS.ma Annunziata, nella chiesa di S. Maria delle Monache”, come si apprende da reg. Mileto n. 184. 6°) Da n. 214 reg. Mil., in data 14 maggio 1687 si apprende: “Ad istanza del chierico Giuseppe Cozza della città di Seminara, il Vescovo autorizza l’erezione nella chiesa dello Spirito Santo di detta città di un beneficio semplice, di giuspatronato della sua famiglia, dedicato al SS.mo Crocefisso, e la sua propria presentazione, in prima istituzione, quale cappellano”. 7°) Da Reg. Mil. n. 216, del 15 maggio 1687, si apprende: “Ad istanza del rev.do D. Antonino Gioffrè, canonico della collegiata di Seminara, il Vescovo autorizza l’erezione nella chiesa dello Spirito Santo di detta città di un beneficio semplice di giuspatronato della sua famiglia, dedicato alla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, e la presentazione, in prima istituzione, quale cappellano, del chierico Antonino Calogero”. 8°) Da Reg. Mil. n. 251, del 23 maggio 1689, si apprende: “Ad istanza di Cristina e Giacomo Cavallo della città di Seminara, il Vescovo autorizza l’erezione nella chiesa collegiata di detta città di un beneficio semplice di giuspatronato della loro famiglia nella cappella della Presentazione della Beata Maria Vergine e la presentazione, in prima istituzione, quale cappellano, dello stesso chierico Giacomo Cavallo”. || Da Reg. Mil. 292 del 28 aprile 1691 si apprende indirettamente dell’esistenza di due giuspatronati laici, l’uno: 9°) dedicato a S. Filareto e l’altro: 10°) a S. Giovanni Teologo. Ne era beneficiario il chierico ill.mo signor D. Giovanni Battista Spinelli duca di Seminara. Detti benefici si rendevano vacanti perché il chierico don G.B. Spinelli seguiva matrimonio. I benefici vacanti venivano riassegnati all’ill. suddiacono Don Paolo Spinelli, cavaliere napoletano. Presentatore mediante procura era l’ecc.mo signor D. Filippo Antonio Spinelli principe di Cariati e duca di Seminara. || 11°) Dal regesto dei Bollari dei vescovi di Mileto redatto da Franz von Lobstein si apprende dell’esistenza di un giustapatronato della famiglia Fallari per il quale in data 22 febbraio 1675 furono spedite Bolle formali in favore di don Tomaso Silipigni, canonico di Seminara. Il giuspatronato era dedicato ai SS. Filippo e Giacomo e a S. Pietro in Vincoli. Don Silipigni era presentato da Paola Fallari, erede del fu Onofrio Fallari. Il giuspatronato era vacante per la morte di don Antonio Pifano. Cfr. n° 110, p. 30 del volume edito dalla Accademia Olumbrense in Pietrabissara nel 1998.


I.


Industria: con questo termine si trova indicato il gravame sui redditi da lavoro imposto ai soli uomini a decorrere dai quattordici anni.


M.


Magnifico: « Ai benestanti venivano attribuiti i seguenti titoli: magnifico e magnifico don. Quindi, i magnifici di Orsara, come tutti gli altri del Regno, non erano borghesi. Il titolo di "magnifico" veniva, quindi, attribuito ai massari, ai viventi del proprio in genere, allorquando ci si trovava di fronte ad un cospicuo patrimonio. Il "magnifico don" rappresentava qualcosa in più, che andava cercato nel decoro, nello stile di vita, che li avvicinava ai viventi more nobilium.» (fonte). || Magnifici: erano così detti i grossi agricoltori che possedevano un notevole numero di animali da lavoro e coltivavano una maggiore quantità di terre, di loro proprietà o prese in affitto. In tal caso, i contratti di affitto, stipulati di regola su base sessennale, comportavano normalmente l’intervento di una garanzia, o “idonea pleggeria”, prestata da borghesi, commercianti, ecclesiastici, ecc. Nel catasto onciario di Ariano Irpino figurano i seguenti appellativi, denotante uno stato sociale in ordine crescente «magnifico», «don», «magnifico don», «signor don». Quelo di magnifico era dato ai mercanti. Avendo i magnifici una certa disponibilità di denaro, erano in grado di contrarre debiti e fornire prestiti. Non abitavano «case sottane», cioè composte del solo pianterreno, ma «palazzi» o «case palazziate» (v.) o «soprane», cioè fornite di stanze poste al piano superiore. Tali case rispondevano ad esigenze di funzionalità, non solo di estetica. A volte avevano annesso un giardino, che conferiva un tono di nobiltà all’insieme; altre volte avevano un orto, che arricchiva il regime alimentare delle famiglie. Nel Settecento, i magnifici cominciarono a seguire le mode in voga nelle città e specialmente nella capitale. Non tutti gli agricoltori ricchi erano “magnifici”, dato che tale qualifica comportava una distinzione sociale, oltre che economica. Nel corso del secolo, magnifici e negozianti di campagna si inserirono nel ceto dei “galantuomini”, «tendendo ad imitare stili di vita e comportamenti fino ad allora propri delle sole élites urbane». Da Orlandi, che cita Pelizzari.
Monteleone: è l’odierna Vibo Valenzia, non distante da Tropea, ma sita all’interno ed attraversata dalla strada principale che allacciava il nord dal sud della regione e quindi in una posizione geografica strategicamente rilevante.

N.



Nobiltà: nel Regno di Napoli la disciplina dello status nobiliare è regolato in epoca recente dalla legge del 25 gennaio 1756 di re Carlo di Borbone «dichiarativa dei vari gradi di nobiltà», la quale sanciva: 1) Che prima di ogni altra cosa si sappia per governo di ognuno per uno incontrastabile che la nobiltà ne’ suoi Reali domini si ritrova stabilita in tre differenti classi. 2) La prima consiste nella nobiltà che chiamano generosa e si verifica allorquando nella continuata serie dei secoli una famiglia è giunta a possedere qualche feudo nobile o che per legittime pruove costi di ritrovarsi la medesima ammessa tra le famiglie nobili di una città regia, nella quale sia una vera separazione dalle civili, e molto più dalle famiglie popolari. O pure sempre che abbia l’origine da qualche ascendente, il quale per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa o della corte avesse ottenuto qualche distinto e superiore impiego o dignità e che li suoi discendenti per lo corso di lunghissimo tempo si fossero mantenuti nobilmente facendo onorati parentadi senza mai discendere ad uffici civili, e popolari né di arti meccaniche ed ignobili. 3) La seconda classe di nobiltà è quella la quale si dice di privilegio e la godono tutti coloro i quali per i loro meriti e servizi personali prestati alla corona e allo stato giungono ad essere promossi dalla munificenza dei principi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga, e della corte; dovendo in questa classe di nobili per privilegio essere considerati e compresi tutti gli uffici militari maggiori e minori, e quelli i quali anche nelle altre classi di stato maggiore dell’esercito, come nella carriera ecclesiastica, e delle lettere, e altre classi di regal servizio, e governo di stato, giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere o che sieno di equivalente sfera colla distinzione ed ordine che richiede per la sua qualità il differente maggiore o minor rango di ciascuno. 4) E la terza classe di quelli, che si reputano nobili, è quella chiamata legale ossia civile, nel quale rango si reputano tutti quelli che facciano costare, avere, così come quelli, il loro padre ed avo, vissuto sempre civilmente e con decoro e comodità, e che senza esercitare cariche né impieghi bassi e popolari sono stati stimati gli uni e gli altri nell’idea del pubblico per uomini onorati e da bene. Con Real Dispaccio del 16 ottobre 1743 si era disposto che per il tempo notabile ad acquistare la nobiltà si richiede che il pretensore e il di lui padre ed avo abbiano vissuto nobilmente senza aver mai esercitato uffizii o arti vili. Con Real Dispaccio del 24 luglio 1758 ed del 7 maggio 1795 si disciplinò il godimento degli onori della prima classe di nobiltà generosa per gli uffiziali delle Reali Segreterie di Stato e per i loro figliuoli.
Bibliografia.Bollari dei vescovi di Gerace, a cura di Franz von Lobstein con una saggio introduttivo di Giuseppe Sorge, Chiaravalle Centrale, edizioni effeemme, 1977, pp. 22-23 e passim.

O.


Oncia: antica unità di peso e moneta di conto, su cui era basato nel Settecento l’istituzione del catasto.
Osservanti: minori osservanti, o assolutamente osservanti sono detti i frati di una delle tre famiglie dell’ordine dei francescani (v.), detti più comunemente frati minori o francescani.

R.


Rivela: «La Rivela era un atto obbligatorio e vi erano obblighi per il rivelante. Egli doveva presentare la Rivela anche se nullatenente e sessagenario. Doveva, inoltre, descrivere tutte le persone conviventi indicandone anche la provenienza geografica. Chi non lo faceva, andava incontro a molteplici sanzioni:
a) qualifica di spergiuro; b) pena di falso;
c) incorporazione dei beni non rivelati (se vi è stata malafede); d) pagamento della somma di ducati 25 (in caso non si possedessero beni da incorporare).
» (fonte). || Rivele: è la dichiarazione fiscale fatta dai censiti nella redazione del catasto onciario. Tale dichiarazione veniva esaminata da una commissione di esperte che emetteva una sua propria valutazione economica detta “apprezzo”. || Si riporta qui per maggiore evidenza quanto già contenuto nella voce “catasto onciario” alla quale si rinvia per un più ampio contesto dell’istituto della “rivela”: «Le Rivele, regolate dall’apposito bando erano abbastanza simili al nostro modello 740, e andavano redatte secondo un modulo dettato nelle Istruzioni. Ogni rivela è espressa in prima persona da ogni cittadino, anche se non possessore di beni. Si apre con lo stato di famiglia: nome, cognome, relazione di parentela, patria, arte o condizione, età. Inoltre andavano indicate le figlie sposate, anche se non conviventi, ed eventuali servi o garzoni. Esse contenevano anche altre indicazioni: i beni mobili ed immobili, i pesi cioè le passività in genere ed infine

S.


Somaro: è considerato una fonte di reddito e come tale viene tassato per una rendita stimata di sei ducati l'anno.
Suffeudo: Da Treccani: «In età medievale, feudo concesso dal vassallo a un vassallo inferiore.» Sappiamo da 5r che don Antonio d’Alessandro pagava l'adoa all'Università di Seminara come suo suffeudo.

U.


Utrinque: dal latino, utrimque, ossia dai due lati, da entrambe le parti. Lo si usa nel Catasto per indicare fratelli e sorelle nate da entrambi gli stessi genitori. La distinzione ha una sua importanza nel diritto successorio.

T.


Testatico: era un gravame imposto sul capofamiglia, per ogni fuoco, e durava fino al compimento del sessantesimo anno di età.
Tomolata. Per le estensioni erano in uso diverse unità di misura, tra cui la “tumanata” che equivaleva a circa 63 are, esattamente 62,57, ed un'ara è uguale a 100 mq. Don Antonio d’Alessandro (5r) possiede un fondo rustico di circa 130 tomolate, che sarebbero circa 81 ettari. Per altri antiche unità di misura, in uso nel Regno delle Due Sicilie, fino al XIX secolo, ed ancora oggi presenti nella memoria popolare si veda qui, da dove attingeremo per altre specifiche.
Torri di guardia: avevano un significato sempre ed esclusivamente difensivo. | A Seminara è nota la Torre Spinelli, che oggi dù il nome a una via che segna il confine amministrativo fra Palmi e Seminara. Per l'anno 1671 l'Archivio parrocchiale narra di un episodio violento con morti. Le pagine successive sono state strappate, secondo un uso ancora oggi frequente.

V.


Vaticali: mulattieri, che con i loro muli e i loro carri portavano nei mercati vicini la scarsa quantità di prodotti che i contadini erano in grado di destinare allo scambio.
Virgines in capillis: stricto sensu si definiscono “virgines in capillis” le giovani nubili che “per segno di illibatezza dovevano portare i capelli raccolti e non scioglierli che il giorno delle nozze” (Da Ungari citato da Mafrici).







[1] Per più ampi svolgimenti ed esemplicazioni cfr. A. PLACANICA, Cassa Sacra e beni della chiesa nella Calabria del Settecento, Napoli 1970.
[2] Cfr. D. SCHIAPPOLI, Il concordato del 29 agosto 1839 tra il governo borbonico e la Corte di Roma, in «Atti della R. Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli», Napoli 1923, p. 62 ss.
[3] Cfr. W. MATURI, La convenzione del 29 agosto 1839 tra la Santa Sede ed il Regno delle Due Sicilie secondo documenti dell’Archivio Vaticano, in «Archivio Storico per le Province napoletane», vol. XXXIV, 1955.

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