AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza, su richiesta, mentre ricerco nel mio computer i fotogrammi originali, pubblico questa parziale trascrizione del Testamento del Beato Leone, la cui referenza archivistica per poterla ritrovare devo ad un volume di Pangallo, che qui pubblicamente ringrazio. La trascrizione mi era stata chiesta da una rivista Cappuccina, ma non sono riuscito ad onorare la richiesta. Confido però che la trascrizione potrà essere completata in un microsecondo dalla AI, appena avrò ritrovato i fotogrammi, mentre per la pubblicazione dei fotogrammi stessi è necessaria una specifica autorizzazione dell'Archivio di Stato di Napoli che al momento non ho né ho chiesto.
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ARCHIVIO DI STATO DI
NAPOLI
IL TESTAMENTO DEL BEATO LEONE
Negli Atti della Cassa Sacra
Trascrizione online
in progress,
per i Soci della
SSSP,
Di
Antonio Caracciolo,
che ne redige un
commento provvisorio.
Vers. 0.8 del 27.4.2021
S.R.M.
Signore,
l Procuratore de’ particolari
Zelanti Cittadini della Città di Seminara in Calabria Ulteriore umilmente
prostrato al Vostro R. Trono l’espone
come da tempo immemorabile esiste nella Città sudetta un Monte di Pietà, la di
cui principale opera ingiunta vi è questa d’improntare gratuitamente sopra
pegni del danaro a’ quei Cittadini, che ne avessero di bisogno, oltre
dell’elemosine, e di altre opere benefiche, che vi fanno in sollievo della
gente più povera. Venne il Monte suddetto fondato fin da più di due secoli
indietro per esecuzione della volontà del fù Benedetto di Leone,
il quale istituì per sua erede Universale l’Università del luogo col peso di
doversi con tutti i suoi Beni fondare un tal Monte di Pietà per sollievo de’
Poveri bisognosi di quella sua Patria.
Volle il Fondatore del Monte, che gli Amministratori pro tempore di detta
Università fossero gli esecutori della sua testamentaria disposizione, e che
dovessero zelare per l’esatta esecuzione della stessa. Fin dalla sua prima
istituzione venne esso Monte amministrato da quattro Ufficiali, che vi eleggono
in ogni biennio da quella Università in pubblico parlamento, cioè dal
Procuratore, che ha la cura d’introitare, e dare esatte le rendite, e
da tre Governatori, che sotto il nome di Cassiere, Libriere, e Pignere
esieguomo l’opera del Pegno e Spegno,
ed a tutt’altro adempiscono, che concerne al buon governo del Monte sudetto,
dovendo negli affari più principali riferire all’Università, la quale in
pubblico parlamento risolve se convenga di approvarsi o no quanto da’
Governadori si propone. Questa fù fin’oggi l’economica amministrazione di quel
Monte approvata e confermata con varj Vostri Reali Dispacci, ne mai sul governo
di esso di esso Monte altra persona vi poté prendere menoma ingerenza.
ra si preitende da’ *** del ***
che dalla Suprema Giunta di Corrispondenza con appuntamento del passato Agosto
venne prescritto, che si dovesse formare dall’Amministratore di essa Cassa
Sacra D. Girolamo Coscinà lo stato Patrimoniale di esso Monte;
che si dovesse esigere per fiscale per invigilare sulla condotta degli
Ufficiali la persona di esso Amministratore Coscinà, tantoche senza
l’intelligenza, e l’approvazione del medesimo né i Governatori del Monte, né il
parlamento potessero nulla risolvere circa gli affari del Monte medesimo che vi
dovesse dare al Monte un Avvocato destinando dalla Suprema Giunta, per cui
venne eletto per ora il Dr. D. Giuseppe Amorosi, e che si consultasse al Re per
darsi al Monte un Ministro Delegato.
utte le quattro parti che
contiene il detto appuntamento della Giunta sempre il *** (supplicante) colla
venerazione dovuta a questo Supremo Senato, fa presente alla M.V. di essere
egualmente gravose, e per li Governadori di esso Monte, e per l’Università, ed
impossibile ad eseguirsi senza arrecare la totale distruzione al Pio Luogo. È
gravosa la prima riguardante la formazione dello stato Patrimoniale; giacchè
quel Monte ha tra le sue carte due grossi volumi in foglio in cui sono
registrati tutti gli istromenti autentici di tutti gli acquisti, ed impieghi
fatti dal dì della sua Istituzione ad oggi.
• Vi è una Platea Legale,
che fù per più tempo sotto gli occhi del degnissimo Consigliere D. Giuseppe
Zurlo,
il quale non potè fare a meno di lodarne la somma sua regolarità.
• Vi è un memoriale in cui
brevemente si descrivono tutte le rendite, e tutti i censi colla notizia de’
debitori, degl’istromenti di acquisto, e de’ fondi ipotecati: tanto
che vi osa dire, che non vi è Luogo Pio nel Regno, che abbia una
scrittura cos’ ben’ ordinata, come quella del Monte di detta Città, e che a
vista possa documentare legalmente il titolo con cui da lui ogni cosa si
possede.
In questo stato di cose a che
gioverebbe la formazione dello stato Patrimoniale prescritta? A nulla, fuorché
ad aggravare il Luogo Pio di un inutile spesa di più, e più centinaia di
ducati, quanto alla fine queste fatiche saranno sicuramente tassate.
gravosa in secondo luogo la destinazione del
Fiscale. A buon conto costui è un Sopraintendente, senza il cui oracolo per
l’avvenire niente li Ufficiali del Monte, niente l’Università potranno
risolvere, e questo stabilimento oltre di privare i Cittadini della libera
amministrazione di cui hanno finora goduto non può essere se non che sommamente
gravoso, perché dovrebbe dipendersi da persona, che non dimora in detta Città. Si
dà per causa di una tale determinazione di essere stato il Monte da alcuni anni
in qua irregolarmente amministrato. Ciò però è lontano dal vero, e tutto quello
che si può incolpare, e di cui in effetto sono tacciati li passati
amministratori del Monte vi è di non essersi da alcuni anni in qua fatti de’
pegni, in quella quantità, in cui si facevano per l’addietro. Ciò è verissimo,
ma nessuno ha potuto dire, o disse giammai di essere un tale attrasso dipeso,
perché i passati Governadori avessero appropriate le rendite del Monte, ma
dipese da mancanza d’introiti, giacché la maggior parte delle rendite di esso
Monte consiste in annualità di Censi,
e questa sorte di esigenza in danaro, stante l’impotenza de’ debitori si è resa
d’alcuni anni in qua scabrosissima in quella Provincia. Mancarono dunque le
rendite, e necessariamente han dovuto minorarsi le opere, che col ricapito di
dette rendite vi dovevano eseguire. L’istesso attrasso di esazione, che
esperimentò il Monte di Seminara, lo sperimenta la stessa cassa sacra che non
ha esatto il decimo delle sue rendite, il Regio Arrendamento, la Tesoreria
della Provincia, che hanno tanti attrassi, ed i Baroni stessi, che sono più di
tutti efficaci nell’esiggere.
Se a questi che hanno la forza in mano si perdona l’attrasso dell’esazione,
perché non si perdonerà al Monte di Seminara, che è finalmente un opera di
pietà istituita per sollievo di quei Cittadini?
Ma siavi stata la cattiva amministrazione, il castigo non deve cadere, che su
di colui ch’è delinquente: la Suprema Giunta colla sua giustizia dunque faccia
rivedere i conti de’ passati Amministratori, eserciti sopra di questi il suo
Zelo, e non devenga per il loro delitto a privare l’Università, e tanti
Cittadini, che possono aspirare al grado di Ufficiali del Monte, del diritto di
amministrare liberamente, e senza alcuna dependenza.
Più di tutto si rende gravosa questa parte dell’appuntamento della Giunta per
le circostanze dell’anno corrente.
L’Università conoscendo il bisogno di ristabilire maggiormente, il Monte elesse
per Ufficiali delle persone più probe, e più comode di quel Paese; coloro non entrarono
nell’amministrazione, che all’ultimo di Agosto p.p. Per corrispondere alla
fiducia, che il pubblico avea avuto nelle di loro persone, conoscendo lo stato
di miseria, che generalmente regnava in quella popolazione, ed il bisogno in
cui erano i poveri di venir soccorsi di damaro, maggiormente per essere
abilitati a poter fare la prossima raccolta dell’Oglio; immediatamente
ch’entrarono nell’impiego, ancorché nessuna rendita avessero percepito di conto
del loro ***,
pure aprirono il Monte, e di loro proprio danaro cominciarono ad impegnare,
e sono tanti giorni che si somministrano gratuitamente del denaro sopra pegni
a’ poveri che lo domandano, locche nelle presenti circostanze forma un massimo
sollievo per quella popolazione.
Di questo beneficio ne verranno i poveri privati, qualora abbia luogo
l’appuntamento della Giunta,
giacché gli attuali Governanti sono risolutissimi di rinunciare, né si troverà
alcun galantuomo il quale voglia accettare quell’impiego, quando gli tocchi di
fare una figura subalterna, e dipendere in tutto dall’oracolo di un loro
Paesano, che abita in Paese straniero.
gravoso in terzo luogo il detto appuntamento,
ed incontra tutta la resistenza delle leggi di V.M.,
e della giustizia per quel che riguarda la destinazione dell’Avvocato in
persona di D. Giuseppe Amorosi, giacche senza dire, che sia una cosa troppo
grave, ed ingiusta il vedersi privato il Monte del dritto di scegliersi un
difensore di cui godono tutti gli altri particolari del Regno: vi sono delle
circostanze particolari, per cui dal Monte devesi escludere esso Amorosi.
Costui servì in questa qualità il Monte per altri tre anni, in questo tempo non
ostante che il Monte abbia più di venti cause attive
in questi Tribunali, pure non fù possibile di ottenerne una provvisione, e
volle essere pagato dell’onorario, e di non si san quali estraordinarie fatiche.
Oltre ciò in questa Metropoli
vi sono de’ Cittadini, ch’esercitano la professione del Foro, perche mai la
difesa del Monte, sia ella un utile, o un peso, a un estero più tosto, non che
ad un Cittadino dovrà essere affidata?
inalmente è gravosa l’ultima
parte dell’appuntamento
riguardante la destinazione del Delegato, perché se con questa delegazione si
priva la Corte Locale
della cognizione in prima istanza; questa provvidenza và ad esser di danno del
Monte, perché gl’impedisce la parata esecuzione, che avrebbe nella Corte
locale, e per esiggere ogni grano dovrà ricorrere in Paese estero, e sostenere
una lite lontana, ciochhè non può essere, ch d’imbarazzo per uno ch’è
creditore. E se il Delegato riguarda soltanto di decider le cause in grado di
appello, questa provvidenza è del tutto inutile, giacchè vi sono i Tribunali
Supremi, presso di cui le cause trovansi già introdotte.
Da fatti narrati, e dal vedersi
sul testamento suddetto impartito il Vostro Reale Assenso fin dal 1588
con darsi a’ Deputati, e Governadori del Monte tutte le facoltò, e fino la
giurisdizione, vede bene la M.V. che l’amministrazione economica del detto
Monte fino a questo punto non sia stato che una legitima facoltà acquistata
dalla Università in forza di un testamento roborato del Vostro Regio Assenso.
Come dunque ne possa oggi l’Università di Seminara perdere i suoi diritti
nascenti da così limbidi fonti, il supplicante non sa intendere, e tien per
certo che dalla Suprema autorità Reale della M.V. ch’è legitimo sostenitore
delle volontà de’ Defonti, debba essere manutenuta l’Università, e Cittadini
nel possesso in cui sono, e se mai poi per qualche tempo il detto Monte, sia
detto epr ipotesi, fusse stato male amministrato,
circa di questo punto solamente la Suprema Giunta, puote obbligare gli
Amministratori a rendere un conto esatto, perché questa sarà la maggior grazia,
che riceveranno i principali del supplicante dal Vostro Regio Trono. Di tanto
umilmente la supplica, e lo riceverà, ut Deus et cet.
Andrea Riccio
Proc. ***
Copia.
TESTAMENTO
Del Mag.co R.do Pred.
Fra Benedetto de Leoni di Seminara
Per la Fondazione del
S.R. Monte della Pietà
estamentum. In Dei nomine
conditum, et confirmatum, per Venerabilem fratrem Benedictum de Seminara Provinciae
Calabriae in saeculo vocatum Marcum Antonium de Leone de Civitate Seminariae
Provinciae Calabriae, ut dixit, et ad prasens existentem in Novitiato, in
Monasterio Ecclesiae Sancti Francisci de Cappuccinis in Caserta.
Die vigesima Mensis Martii 14. Inditione
1586 in dicto Monisterio Sancti Francisci coram nobis Judice Not:°, et testibus
opportunis testamur, qualiter praed.° die ad requisitionem oretemus cum
istantia factam nobis praedictis Judice, Notario, et testibus pro parte dicti
Venerabilis Fratis Benedicti in saeculo vocati Marci Antonii de Leone Civitatis
Seminariae existente in Novitiato in dicto Monasterio Sancti Francisci de
Cappuccinis de Caserta personaliter accepimus ad dictum Monasterium, et ubi
ibidem essemus invenimus dictum Venerabilem Patrem Fratrem Benedictum una, et
simul Rdo Patre frà Cornelio di S:ta Christina ad presens
Guardiano, et Magistro Novitiorum in dicto Monasterio sanum mente, et corpore,
et in recta disposizione, et memoria, qui sponte aperuit coram nobis cum
authoritate, et expresso consensu, presentia, et voluntate d:i Rvi Fratris
Cornelii ut supra Guardiani, et Magistri Novitiorum ibidem presentis, et eidem
auctoritate consensu, et voluntatem prestante, dantes, et concedentes
ipsum fratrem Benedictum ex gratia
Onnipotentis Dei ingressum habuisse in pred:m Ordinem, et religionem Sancti
Francisci de Cappuccinis, et stetisse in Novitiato in d:° Monasterio cum Abito
ejiusdem Ordinis * Annum Continuum, et gratia ipsius Sancti intendisse, et
intendere penitus exire de seculo, et suam debitam facere professionem in Ordine predicto, et in
eo Altissimo servire. Ideo ad hoc ne aliquid differentiae oriatur post eius
professionem in rebus et bonis suis deliberasse facere testamentum, et de bonis
suis modo infrascripto disponere. Propterea
volens dictam eius deliberationem ad effectum ducere, et realiter
adimplere; sponte coram nobis hoc suum nuncupativum condidit testamentum; et de
bonis suis omnibus modo infrascripto disponere, quando volere potuit iure
testamenti, et vi iura testamenti non valeret, seu non valebit ipsum valere
voluit, seu valebit iure codicillum, Donationis causa mortis, et omni modo
meliori et capsano et voluit, quod
presens testamentum suum debitum sortiatur effectum obtineat, et debitum
sortiatur effectum per infrascriptos suos heredis, et Executores.
n primis quia caput, et
principium eiuslibet testamenti heredis Institutio esse dignoscitur, propterea
dictus Fra Benedictus in saeculo vocatus Marcus Antonius de Leone Civitatis
Seminariae ut dicit instituit, et confecit suam heredem universalem, et
particolarem super omnibus bonis suis mobilibus, et stabilibus Iuribus,
Actionibus, praeter quam infrascriptis legatis, et fide commisi pp eum Universitatem
dictae Civitatis Seminariae cum hac tamen obstuantia conditione, clausola, et
ratione, et expressa declaratione, quod dicta Universitas, et eius Electi, et
sindici, qui pro tempore fuerint debeant omnia bona hereditoria ipsius
testatoris, mobilia, et stabilia, Iura, actiones, et alia in quibuscumque:
consistentia ad dictam hereditatem suam spectantia, et pervennientia
raccoligere, et exigere, et recuperare, et illa vendere, et in pecuniam
reducere, et de pecunia ex eis pervenienda facere Montem unum Universale sub
vocabulo Montis Pietatis in d. Civitate Seminariae cum interventu, et expresso
conse Mag.ci V.S.D. Nicolao Reggino dictae Civitatis Seminariae infra annos
quatuor a praedicto presenti die numerandos pro beneficio subventione, et
substentatione Pauperum, et miserabilius personarum dictae Civitatis
Seminariae; et omnium ejusdem Civitatis casalium iuxta formam, stilum,
erectionem, usum, capitula, consuetudines, et oridnes, et modum Montis Pietatis
Annunciatae Civitatis Neapolis, et ut melius, cautius, et magis expediens
dicatae Universitati, Sindicis, et Electis, et Magnifico Nicolao de regino
videbitur; sed semper vivente d. Mag.co Nicolao, homines Sindaci, Electi, et
Universitas predicta teneatur consentire voto, et volunati dicti Magnifici
Nicolai, et de modo utilae et Loco fieri debeat Mons praed. Ad arbitrium dicti
Mag.ci Nicolai. Et in casu quod dictus Mag. Nicolaus infra dictos annos quatuor
numerandos ab hodie presenti die ab hac vita discessisset, vel noluisset se in
eo intromittere, in eo casu fieri debeat, et exequi per dictam Universitatem,
et eius Sindaco, et electos, ita quod omnino Mons praed. Fieri debeat infra
dictos annos quatuor, verum vino*
potuerin vendi d. bona, iura, et in pecuniam reduci infra dictos annos quatuor
ob aliqua legitima impedimenta st citra praejudicium d. Universitatis, et dicti
Montis faciendi, et habeant justum, et competentem terminum post reductionem
pecuniae, sed Mons praedictus fieri, et erigi debeat quam citius potuerit,
dummodo non excedat alios annos due post dictum terminum annorum quatuor
tem voluit, et legavit quod in
casu d. Universitas Seminariae, et eius Sindaci, et Electi praedicti deficerent
infra d. annos sex exigere, et cum effectu constituere, et facere d. Montem Pietatis
modo praedicto, in eo casu cadat a dicta sua hereditate, et sit, et esse debeat
here ipsius testatoris, et suorum praedictorum hereditatis, et Jurium ad eam
spectantiu, et pertinentium Hospitalis Venerabilis Ecclesiae Sancti Spiritus
dictae Civitatis Seminariae, quem Hospitalem in casu praedi.: ex nunc Testator
ipse substituit, et facit heredem universalem, et particolarem ipsius
testatoris in omnibus suis pred. Bonis,
hereditate, et iuribus, cum clausula quod dictus Hospitalis, et eius pro
tempore Economus, Procuratores, et Officiales debeant suam hereditatem. Et
omnia bona praedicta ipsius testatoris, mobilia, stabilia, ac jura, et omnia
alia, et quaecumq. Ad dictam ad suam hereditatem spectare, capere, et ea tenere
pro dicto Hospitale, et raccolligere, et exigere, ey habere fructus, et
introito ex eis de annuitatem pervenienda, et illos ut supra annuatim
dispensare pauperibus, et miserabilibus personis, et convertere in aliis piis
operibus cum expressa declaratione, quod vi dictus hospitalis, et eius Economi,
Officiales, et procuratores, qui fuerint pro tempore, voluerint, bona predictta
vendere, valeant, et possint ea vendere, et alienare, et de ea facere, et
disponere ad eorem arbitrium voluntatis, dummodo ex eisdem pervenientis
convertant in emptionem aliorum bonorum stabilium, sei annuorum censum pro
magis utilitate, et commodo ipsius Hospiyalis, et suis Procuratorii, quae bona,
et census semper, et in perpetuum stare debeant pro d. Hospitale, ac fructus,
et introitus ipsorum bonorum, vel censuum concurri debeat ut supra in
subventione pauperum, et miserabilium personarum, et aliis suis operibus.
tem dixit, et declaravit ipse
testator Reverendus Sebastianus de Leone ipsius testatoris patrum administrasset
eius negotia, et teniusse in eius posse nonnulla bona mobilia, et stabilia
psisus testatoris, et dedisse, et niandasse plurima, et diversa bona, et grani,
et nescire bona, et granum, et res quae et quas dedit, et consignavit dictae
eius Matri, nec etsi habuit quantitatem a d. qm eius Matre, nec non dictum
Dominum Sabestianum stetisse, et habitasse in domibus ipsius textatoris, et
dictae qm eius Matris.
(segue)
Inizio – Fine -
Finalmente conosciamo il nome dello scrivente, un nome
che mi pare già incontrato nei libri di Placanica, che andremo a rivisitare.
Segue copia in latino del testo del Beato Leone. Ne faremo la migliore
trascrizione possibile cui poi seguirà la traduzione italiana. Non commento il
testo latino, ma solo la traduzione che affiderò a mio cugino il prof. Paolo
Martino, ordinario di lingua latina ovvero disciplina affine, che non ha mai
interrotto il suo contatto con il latino, essendo io rimasto fermo al liceo.
Approfitto di questa possibilità, esprimendo un pubblico ringraziamento per un
lavoro pregevole di traduzione che non può restare anonimo. Naturalmente, lascio al traduttore
tutto il tempo che desidera mentre io faccio la trascrizione del testo, secondo
quanto unicamente mi è concesso dall'Archivio di Stato di Napoli.